Per l'anno scolastico 2025/26, sono coinvolti diversi gruppi di docenti tra neoassunti, vincitori di concorso e docenti con incarichi temporanei. La normativa stabilisce requisiti, modalità di svolgimento e conteggio dei giorni necessari per completare il periodo di prova, con particolare attenzione ai docenti privi di abilitazione e ai neoassunti entro il 31 dicembre 2025. Questa guida fornisce le informazioni essenziali per chiarire chi deve effettuare il percorso e come vengono calcolati i giorni di servizio richiesti.
Chi può svolgere l’anno di prova nel 2025/26: criteri principali
Grazie alle direttive dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, sono definiti i soggetti tenuti a completare il periodo di formazione e prova durante l’anno scolastico 2025/26. Tra questi troviamo i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che vogliono ottenere la conferma nel ruolo, i vincitori di concorso assunti con contratto a tempo determinato e poi trasformati, e i docenti che devono ripetere il percorso a seguito di valutazioni negative. Sono coinvolti anche i docenti passati di ruolo, anche nel caso di cambio di classi di concorso, e coloro assunti temporaneamente secondo le procedure del decreto-legge 44/2023.
- Docenti al primo anno di servizio con incarico indeterminato.
- Vincitori di concorso con assunzioni temporanee e successiva trasformazione in ruolo.
- Docenti che devono ripetere la prova a seguito di esito negativo.
- Passati di ruolo o cambi di classi di concorso obbligatoriamente soggetti alla prova.
- Docenti con incarichi di supplenza, con decorrenza giuridica 1 settembre 2025.
Requisiti di partecipazione e modalità
Requisiti di partecipazione e modalità
Per partecipare all’anno di prova nei Periodi rispettivi alla scuola del 2025/26, i docenti devono soddisfare determinati requisiti di servizio. In particolare, è fondamentale aver svolto almeno 180 giorni di servizio effettivo nel ruolo, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche. Questa condizione si applica anche ai docenti con orario ridotto, i quali devono rispettare calcoli proporzionali in base alle ore lavorate per raggiungere i requisiti minimi. Per i neoassunti senza abilitazione all'insegnamento, è indispensabile ottenere l’abilitazione prima di poter iniziare il percorso di prova; questa è una condizione essenziale per poter accedere alla valutazione finale. La validità del servizio pregresso, anche quello svolto tramite supplenze, si considera fino a un massimo di 120 giorni di servizio svolti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso, purché rappresentino un’esperienza effettiva di insegnamento. La partecipazione possa essere quindi riconosciuta anche a chi ha conseguito supplenze di lunga durata o ha effettuato servizi continuativi, purché siano stati svolti entro questa data e siano qualificabili come supplenza valida. La valutazione finale dell’anno di prova è composta da un test conclusivo e da una valutazione complessiva del percorso, dalla quale dipende l’assegnazione del ruolo definitivo.
Come vengono calcolati i giorni di servizio
Il calcolo dei giorni di servizio richiesti per l'anno di prova dei docenti dipende dalla tipologia di assunzione e dalla durata effettiva dell'attività prestata. Per i docenti neoassunti entro il 31 dicembre e quelli che svolgono supplenze di almeno 120 giorni validi, i giorni di servizio vengono conteggiati considerando esclusivamente le giornate realmente lavorate, escludendo eventuali interruzioni o assenze non giustificate. È importante sottolineare che il conteggio si riferisce alle giornate di presenza effettiva in classe, anche in caso di supplenze brevi o di incarichi temporanei, purché di durata significativa secondo i parametri stabiliti.
Per quanto riguarda l'anno di prova nel periodo 2025/26, il sistema di calcolo prevede che siano accolti anche i giorni di servizio prestati in modo continuativo o frazionato, purché inseriti correttamente nel documento di servizio e riconosciuti dall'amministrazione. Inoltre, il conteggio viene effettuato attraverso sistemi informatizzati, che registrano automaticamente le giornate validi ai fini di prova e di requisiti di conservazione del ruolo definitivo.
Infine, è opportuno ricordare che chi svolge una supplenza di breve durata o con decorrenza tardiva può comunque accumulare giorni di servizio utili per l'anno di prova, se il totale supera le soglie minime richieste. Per esempio, un docente con incarico di validità superiore a 120 giorni può considerare il servizio come sufficiente per la valutazione, anche se non ha raggiunto tutte le giornate previste in modo continuativo nel corso dell'anno, garantendo così un metodo equo e flessibile di calcolo.
Calcolo per contratti a tempo determinato o part time
Calcolo per contratti a tempo determinato o part time
La quota di giorni di servizio richiesta viene calcolata proporzionalmente sulla base della durata contrattuale e delle ore lavorate, considerando anche eventuali decurtazioni per orario ridotto o incarichi temporanei. È importante attestare chiaramente i giorni di servizio effettivamente prestati per garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione.
Per i docenti con contratti a tempo determinato o part time, il conteggio dei giorni di servizio è fondamentale, soprattutto in relazione all'anno di prova. Nel 2025/26, può partecipare all’anno di prova chi ha svolto un servizio continuativo e regolare, contabilizzato secondo le specifiche norme vigenti. Inoltre, nel conteggio dei giorni, occorre considerare tutti i periodi di supplenza validi, ossia quelle che coprono almeno un'intera giornata scolastica e sono state regolarmente autorizzate. I neoassunti devono aver effettuato un numero di giorni di servizio entro il 31 dicembre, che venga riconosciuto come valido ai fini dell'anno di prova. È importante verificare che le supplenze siano state svolte nel rispetto delle regole e che siano state correttamente conteggiate, considerando anche eventuali periodi di servizio svolti in orario part time o con incarichi temporanei. Questo garantisce un adeguato percorso di valutazione e di accesso alle successive fasi contrattuali o di stabilizzazione, in linea con la normativa vigente.
Requisiti specifici per docenti senza abilitazione
Per i docenti che sono stati assunti senza aver ancora conseguito l’abilitazione, è importante conoscere le modalità e i requisiti specifici relativi all’anno di prova nel 2025/26. In primo luogo, solo coloro che otterranno l’abilitazione entro il termine stabilito potranno procedere allo svolgimento della prova di abilitazione, che rappresenta un passaggio essenziale per consolidare il ruolo e garantire l’idoneità all'insegnamento a tempo indeterminato.
Per i neoassunti, la legge stabilisce un conteggio preciso dei giorni lavorativi validi ai fini dell’anno di prova, che devono essere completati entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso. In particolare, un rapporto di validità riguarda anche le supplenze di breve durata, purché superino un numero minimo di giorni stabilito dalle normative vigenti.
È inoltre importante sottolineare che le supplenze di breve durata, se svolte prima del 31 dicembre, possono contribuire al conteggio dei giorni necessari per l’anno di prova, purché siano considerate validamente riconosciute dall’istituzione scolastica. Tuttavia, le regole specifiche possono variare in base alle disposizioni regionali e alle condizioni contrattuali, quindi è fondamentale consultare le linee guida ufficiali per avere un quadro completo e aggiornato.
FAQs
Anno di prova e formazione docenti: chi può svolgerlo nel 2025/26
Sono coinvolti i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, vincitori di concorso con assunzioni temporanee trasformate in ruolo, docenti che devono ripetere la prova a seguito di esito negativo, passati di ruolo o con cambio di classe di concorso, e supplenti con decorrenza giuridica entro il 1 settembre 2025.
È necessario aver svolto almeno 180 giorni di servizio effettivo, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche, considerando anche supplenze di lunga durata o servizi continuativi svolti entro il 31 dicembre 2025.
I giorni di servizio sono conteggiati in base alle giornate lavorate realmente, escludendo assenze non giustificate, e includono periodi continuativi o frazionati inseriti correttamente nel documento di servizio, con sistemi informatizzati che registrano automaticamente le giornate valide.
Sì, ma devono ottenere l’abilitazione prima di iniziare il percorso di prova; inoltre, le supplenze svolte prima del 31 dicembre possono contribuire ai giorni necessari, purché riconosciute come valide dall’istituzione scolastica.
La quota di giorni viene calcolata proporzionalmente alla durata contrattuale e alle ore lavorate, considerando anche incarichi temporanei o part time, purché siano riconosciuti come validi ai fini dell’anno di prova.
È previsto un massimo di 120 giorni di servizio svolti entro il 31 dicembre 2025, anche tramite supplenze, purché siano esperienze di insegnamento effettive e riconosciute dall’istituzione scolastica.
Entrambi i tipi di servizio sono considerati validi se inseriti correttamente nel documento e riconosciuti dall’amministrazione, con il conteggio basato sulle giornate di presenza effettiva, indipendentemente dalla continuità.
Sì, anche le supplenze di breve durata possono contribuire ai giorni necessari se superano la soglia minima e sono riconosciute come valide dall’istituzione scolastica, garantendo un metodo di calcolo flessibile e corretto.