Introduzione al ruolo del titolo di sostegno nel concorso PNRR3
Il Concorso insegnanti PNRR3 ha introdotto importanti novità riguardo ai requisiti di accesso e ai punteggi attribuiti ai titoli di specializzazione. Una delle questioni più discusse riguarda il valore del titolo di sostegno sia come requisito di ammissione che come altro titolo nel sistema di valutazione. Inoltre, si domanda se TFA sostegno e percorsi Indire avranno lo stesso punteggio. Questa guida analizza nel dettaglio questi aspetti fondamentali.
Requisiti di accesso e titoli utili al concorso PNRR3
Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere una specializzazione valida per la procedura di sostegno, che può essere conseguita tramite diversi percorsi:
- TFA sostegno classico: corso triennale riconosciuto con decreto ministeriale n. 92/2019, accessibile fino al 29 ottobre 2025.
- Percorsi Indire o Universitari: relativi al decreto-legge 71/2024 (articoli 6 e 7), riconosciuti come percorsi selettivi se presentati entro il 29 ottobre 2025.
Il titolo di specializzazione può essere sia un requisito di accesso, sia un altro titolo valorizzato nella valutazione complessiva del candidato, purché conseguito entro la data limite.
Valutazione e punteggi attribuiti ai titoli di specializzazione sul sostegno
Il procedimento di valutazione si basa sull’attestato allegato B e prevede i seguenti passaggi:
- Rapportare il voto di specializzazione a 100.
- Se il risultato supera 75/100, applicare la formula: (voto rapportato - 75) / 2.
- Se il voto è uguale o inferiore a 75, il punteggio non viene attribuito.
Ad esempio, un voto finale di 70/80, rapportato a 100, dà circa 88 punti, che consente di applicare la formula sopra menzionata, ottenendo circa 6,5 punti.
Inoltre, il candidato può ottenere un punteggio aggiuntivo di 12,5 punti qualora il titolo di specializzazione sia conseguito tramite percorsi riconosciuti come selettivi, anche se esteri.
Il valore del titolo di sostegno come "altro titolo"
Indipendentemente dalla partecipazione per sostegno, il titolo di specializzazione resta un altro titolo valido nella valutazione complessiva, purché conseguito entro il 29 ottobre 2025. Va inserito nel punto B.4.9 delle graduatorie come “Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed agli alunni con disabilità” e attribuisce 5 punti.
Non può essere utilizzato come titolo di accesso se costituisce l’unico requisito richiesto, ma rappresenta un elemento aggiuntivo di valorizzazione.
Le differenze tra TFA sostegno e percorsi Indire in termini di punteggio
I percorsi TFA hanno caratteristiche diverse:
- TFA Indire (art. 7): non prevede sbarramenti di accesso; tutti i candidati possono presentare domanda, indicando come percorso di specializzazione anche quelli riconosciuti come selettivi.
- TFA triennale (art. 6): accesso riservato a chi supera determinati requisiti, con modalità individuate dal DM n. 75/2025.
In termini di punteggio, entrambi i percorsi possono ottenere lo stesso punteggio di 12,5 punti se riconosciuti come percorsi selettivi, mentre i percorsi non selettivi non assegnano punteggio aggiuntivo.
Le domande vengono prioritariamente assegnate in base all’esperienza di servizio su posto di sostegno e alle eventuali domande eccedenti che potranno essere trasmesse ad altri cicli di formazione.
Il ruolo dei titoli di sostegno come "altro titolo" e la loro valutazione
Il titolo di specializzazione sul sostegno rappresenta un "altro titolo" se già posseduto prima del 29 ottobre 2025. È inserito nel punto B.4.9 come attribuente 5 punti e può essere considerato come elemento di arricchimento del punteggio complessivo, ma non come requisito di accesso esclusivo.
Note di sintesi e raccomandazioni pratiche
- Il punteggio attribuito varia in funzione del percorso e della tipologia di specializzazione.
- I titoli conseguiti tramite percorsi selettivi sono premiati con 12,5 punti in più rispetto a quelli non selettivi.
- Il titolo di sostegno può essere sfruttato come "altro titolo" purché posseduto entro la data limite.
- Per approfondimenti, si consiglia di consultare le normative ufficiali e le circolari ministeriali aggiornate.
Riepilogo conclusivo
In sintesi, il valore del titolo di sostegno per l’accesso e per la valutazione come "altro titolo" dipende dalla tipologia di percorso seguito e dalla sua riconoscibilità come percorso selettivo. La normativa attribuisce un punteggio di 12,5 punti ai titoli conseguiti tramite percorsi selettivi, amplificando le possibilità di migliorare la posizione in graduatoria.
Domande frequenti sul Concorso insegnanti PNRR3 e il ruolo del titolo di sostegno
Sì, il titolo di sostegno può essere utilizzato sia come requisito di accesso sia come "altro titolo" nella valutazione complessiva, purché conseguito entro la data limite stabilita. Tuttavia, non può essere l'unico requisito di accesso.
Sì, entrambi i percorsi, TFA sostegno e Indire, possono ottenere lo stesso punteggio di 12,5 punti se riconosciuti come percorsi selettivi. La differenza principale consiste nelle modalità di accesso, ma il valore nel punteggio finale può essere uguale.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di specializzazione può arrivare a 12,5 punti, se riconosciuti come percorsi selettivi, più un eventuale punteggio aggiuntivo di 12,5 punti per i percorsi riconosciuti come selettivi, anche esteri.
No, il titolo di sostegno deve essere conseguito entro il 29 ottobre 2025 per essere valido come "altro titolo" nel concorso PNRR3. Oltre questa data, non può più essere utilizzato in questa funzione.
Il titolo di specializzazione viene inserito nel punto B.4.9 delle graduatorie come "Titolo di specializzazione sul sostegno" e attribuisce 5 punti, contribuendo all’arricchimento del punteggio complessivo per il candidato.
Il TFA Indire (art. 7) non prevede sbarramenti di accesso e permette a tutti di presentare domanda, mentre il TFA triennale (art. 6) è riservato a chi supera determinati requisiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 75/2025.
Sì, i percorsi riconosciuti come selettivi, anche esteri, possono conferire lo stesso punteggio di 12,5 punti, purché siano riconosciuti ufficialmente come validi ai fini del concorso.
No, il titolo di specializzazione non può essere l’unico requisito di accesso. Deve necessariamente essere accompagnato da altri requisiti richiesti dal bando.
Ottenendo un titolo di specializzazione riconosciuto come percorso selettivo, si può accumulare fino a 12,5 punti in più. Questo incremento può significativamente migliorare la posizione in graduatoria.