Introduzione e funzioni del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo collegiale di governo della scuola, come previsto dall’articolo 10 del Testo Unico sull’Istruzione (D.lgs. 297/1994). Gestito dall’istituzione scolastica, ha il compito di definire le linee guida della scuola e di approvare strumenti essenziali come il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il bilancio preventivo.
Tra le sue funzioni principali ci sono anche:
- l’approvazione del regolamento di istituto;
- il coordinamento di attività extrascolastiche e cultura;
- la gestione del patrimonio scolastico e delle risorse finanziarie.
Il Consiglio include componenti rappresentativi di tutti gli attori scolastici, tra cui docenti, personale Ata e genitori, garantendo un confronto equilibrato e partecipativo.
Quando e come si elegge il Consiglio d’Istituto
Le elezioni si svolgono secondo le direttive stabilite dal MIUR, con una data di votazione determinata dall’Ufficio Scolastico Regionale. La procedura comprende:
- Riunione di preparazione, con presentazione delle liste di candidati;
- Votazione, che si svolge in giornata non lavorativa, dalle 8:00 alle 12:00 e 8:00-13:30.
Le durate della carica sono di tre anni scolastici, con rinnovo annuale per la rappresentanza studentesca.
Chi può partecipare alle elezioni
Il diritto di voto spetta:
- a docenti con contratto a tempo indeterminato e almeno 180 giorni di servizio;
- a personale Ata stabilmente in servizio nell’istituto;
- a genitori di studenti iscritti, anche se maggiorenni, esclusi soggetti giuridici.
Escluse dall’elettorato attivo sono le persone sospese, in aspettativa o fuori ruolo, o con incarichi di rappresentanza in altri organismi collegiali.
Incompatibilità e decadenza dei membri
I componenti decadono in caso di:
- cessazione del rapporto con la componente scolastica;
- mancato rinnovo dell’iscrizione;
- assenze consecutive superiori a tre.
Le incompatibilità riguardano persone con incarichi di presidenza o in posizione di conflitto di interessi, e membri che ricoprono più di un ruolo contemporaneamente (ad esempio, docente e genitore).
Le liste dei candidati e come vengono gestite
Per presentare candidati, le liste devono rispettare specifici requisiti:
- contenere il nome della componente;
- elencare i nominativi con dati di identità e sede di servizio;
- una dichiarazione di accettazione personale.
Le liste devono essere numerate e sottoscritte da un numero minimo di firmatari, variabile in base alla dimensione della lista stessa. La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste e pubblica quelle definitive entro cinque giorni.
Seggi elettorali e modalità di voto
Il seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori. Il seggio si apre alle ore 8:00 e si chiude con lo scrutinio, che consiste in:
- la verbalizzazione del numero di votanti e di voti per ogni lista;
- il calcolo delle preferenze dei candidati.
In caso di parità tra i candidati, prevale il voto del presidente del seggio.
Speciali modalità di elezione negli Istituti Superiori
Le elezioni nelle scuole secondarie di secondo grado prevedono, oltre alla rappresentanza degli studenti, anche le scelte dei rappresentanti del Consiglio da parte delle classi, attraverso sistemi proporzionali e liste di candidati, compatibilmente con il regolamento dell’istituto.
Le schede elettorali devono essere identiche in tutti i seggi, ufficialmente vidimate, e contenere le categorie e i nominativi dei candidati.
Il Consiglio d’Istituto si occupa di definire le linee guida della scuola, approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il bilancio preventivo, oltre a regolamentare attività extrascolastiche, gestire il patrimonio scolastico e coordinare le risorse finanziarie, garantendo un confronto tra tutti gli attori scolastici.
Le elezioni sono organizzate in conformità alle direttive del MIUR, prevedendo una riunione preparatoria per la presentazione delle liste di candidati, seguita dalla votazione che si svolge in una giornata non lavorativa, generalmente tra le 8:00 e le 13:30, con il rinnovo della carica ogni tre anni.
Possono votare docenti con contratto a tempo indeterminato e almeno 180 giorni di servizio, personale Ata stabilmente in servizio nell’istituto e genitori di studenti iscritti, anche se maggiorenni. Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che sono sospesi, in aspettativa, fuori ruolo o ricoprono incarichi di rappresentanza in altri organismi collegiali.
I membri decadono in caso di cessazione del rapporto con l’istituto, mancato rinnovo dell’iscrizione o assenze consecutive superiori a tre, mentre l'incompatibilità si verifica quando ricoprono incarichi di presidenza o sono in conflitto di interessi, o ricoprono più ruoli contemporaneamente, come essere docente e genitore allo stesso tempo.
Le liste devono rispettare requisiti come indicare il nome della componente, presentare i nominativi con dati di identità e sede di servizio, e includere una dichiarazione di accettazione personale. Devono essere numerate, sottoscritte da un minimo di firmatari e verificate dalla commissione elettorale che pubblica quelle definitive entro cinque giorni.
Il seggio è composto da un presidente e due scrutatori, aprendo alle 8:00 e chiudendo con lo scrutinio che include la verbalizzazione delle presenze e dei voti per ogni lista, oltre al calcolo delle preferenze dei candidati. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Negli istituti superiori, le elezioni coinvolgono rappresentanze studentesche e rappresentanti di classe, con sistemi proporzionali e liste di candidati, secondo le regole stabilite dal regolamento scolastico. Le schede elettorali devono essere identiche, ufficialmente vidimate e contenere i nominativi dei candidati.
Le preferenze permettono di scegliere tra i candidati all’interno di una stessa lista. In caso di parità tra candidati, decide il voto del presidente del seggio, garantendo così un criterio di soluzione nei momenti di stallo.
Le incompatibilità sono attentamente monitorate: i membri con incarichi di presidenza, conflitti di interessi o che ricoprono più ruoli contemporaneamente vengono spesso esclusi o devono rassegnare le dimissioni per mantenere un equilibrio corretto all’interno del Consiglio, assicurando trasparenza e rispetto delle norme.