Introduzione alle Funzioni del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Istruzione (D.Lgs. 297/1994), rappresenta il principale organo di governance a livello scolastico. Essere informati sulle sue elezioni, i compiti, le incompatibilità e l’organizzazione dei seggi è fondamentale per assicurare una partecipazione consapevole e democratica all’interno della scuola.
Periodo e Modalità delle Elezioni
Quando si svolgono le elezioni
Le date delle elezioni del Consiglio d’Istituto vengono definite annualmente dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), tramite specifica circolare. Il Ufficio Scolastico Regionale (USR) stabilisce la data ufficiale, assicurando il rispetto delle tempistiche e delle procedure previste.
Come si svolgono le elezioni
Le votazioni si tengono in giorni stabiliti, generalmente in due sessioni durante la giornata, tra le 8:00 e le 13:30. Gli elettori devono firmare l’apposito registro e votare in modo segreto, esprimendo preferenze tra le liste di candidati disponibili.
Compiti e Funzioni principali del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio ha il compito di:
- Deliberare orientamenti generali e politiche scolastiche, inclusa l’autofinanziamento;
- Approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il bilancio della scuola;
- Stabilire il Regolamento di Istituto;
- Decidere sugli eventi extracurriculari, viaggi di istruzione e attività culturali;
- Regolare l’uso degli spazi scolastici da parte di soggetti esterni;
- Promuovere iniziative di educazione alla salute e collaborazione con enti esterni;
- Eleggere la Giunta Esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, quest’ultimo anche segretario.
Le decisioni del Consiglio sono di carattere definitivo e soggette a impugnazione esclusivamente presso i tribunali amministrativi.
Ruolo del Presidente e Composizione
Il presidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori, con maggioranza assoluta alla prima votazione. Più di recente, il ruolo dello presidente è rivolto anche a un componente genitore. La composizione comprende rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, come docenti, personale amministrativo e genitori.
Incompatibilità e Decadenza
I membri del Consiglio decadono in caso di:
- Perdita dei requisiti di eleggibilità;
- Assenze consecutive superiori a tre;
- Impieghi in ruoli incompatibili, come sospensioni dal servizio o coinvolgimento in procedimenti penali;
- Coinvolgimento in più componenti contemporaneamente, ad esempio docente-genitore.
È importante rispettare le regole di incompatibilità per garantire la corretta rappresentanza e funzionamento del Consiglio.
Le Liste e le Procedure di Elezione
Le liste di candidati devono rispettare requisiti di:
- Componenti, nomi e dati anagrafici;
- Autocertificazione di accettazione;
- Numero di firme di elettori, pari ad almeno un decimo degli elettori iscritti (o almeno 20 per liste più numerose).
Seggi Elettorali e Scrutinio
Il seggio è presieduto da un presidente e due scrutatori. All’apertura, si procede al controllo documenti e, al termine delle votazioni, si effettua lo scrutinio, redigendo un verbale dettagliato che riporta:
- Numero di elettori e votanti;
- Voti assegnati a ciascuna lista;
- Preferenze espresse dai candidati.
Il voto può essere espresso semplicemente apponendo una croce sulla lista oppure preferendo un candidato specifico, purché appartenente alla lista scelta.
Elettori e Seggi nelle Scuole Superiori
In ambito superiore, sono coinvolti anche gli studenti, i cui rappresentanti vengono eletti tramite liste contrapposte e in conformità con l’art. 20 del D.P.R. 416/1974. La commissione elettorale scolastica supervisiona le operazioni di voto e verifica le liste di candidati.
Conclusioni sulla Partecipazione Democratica
Le elezioni del Consiglio d’Istituto rappresentano un momento cruciale per la partecipazione di studenti, docenti e genitori nel governo scolastico. Attuare procedure trasparenti e corrette garantisce una rappresentanza equa e rafforza il ruolo democratico degli organismi scolastici.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo di governance principale in ambito scolastico, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Istruzione. Esso si occupa di definire orientamenti educativi, approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il bilancio e regolamentare attività e spazi scolastici, garantendo così una partecipazione democratica al governo della scuola.
Le elezioni si tengono ogni anno, con date stabilite dal Ministero dell’Istruzione tramite circolare ufficiale. L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) definisce la data esatta, rispettando le tempistiche e le procedure previste dal calendario scolastico.
Le votazioni si svolgono generalmente in due sessioni tra le 8:00 e le 13:30, in giorni stabiliti dall’autorità scolastica. Gli elettrori devono firmare il registro, votare in segreto e indicare le loro preferenze tra le liste di candidati, garantendo così una partecipazione democratica e trasparente.
Il Consiglio delibera su orientamenti e politiche scolastiche, approva il PTOF e il bilancio, regola l’uso degli spazi, decide sugli eventi extracurriculari e promuove iniziative di salute e collaborazione con enti esterni. Inoltre, elegge la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente e dal DSGA.
I membri sono scelti attraverso elezioni che coinvolgono rappresentanti di docenti, genitori, personale amministrativo e studenti, ciascuno candidato tramite liste. La selezione avviene mediante una procedura trasparente che include la verifica delle liste e il conteggio dei voti, con il supporto delle commissioni elettorali.
Un membro può decadere in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, assenze prolungate oltre tre riunioni consecutive, incarichi incompatibili come sospensioni o procedimenti penali, o coinvolgimento in più componenti contemporaneamente, ad esempio essere docente e genitore allo stesso tempo.
Le liste devono includere componenti, dati anagrafici e un’autocertificazione di accettazione. Devono inoltre presentare un numero minimo di firme di elettori, generalmente pari a un decimo degli iscritti o almeno 20 per liste più numerose. Le commissioni elettorali verificano la regolarità e rendono pubblici gli esiti delle elezioni.
Ogni seggio è presieduto da un presidente e due scrutinatori. All’apertura si verificano i documenti dei votanti, mentre al termine si effettua lo scrutinio, redigendo un verbale che riporta numero di votanti, voti alle liste e preferenze. Questo processo garantisce la regolarità e trasparenza dell’intera procedura elettorale.
Nei livelli superiori, gli studenti partecipano eleggendo i loro rappresentanti tramite liste contrapposte, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 del D.P.R. 416/1974. La commissione elettorale supervisiona le operazioni, assicurando che le liste siano corrette e che il voto si svolga nel rispetto delle normative, dimostrando così il valore della partecipazione democratica degli studenti.
Partecipare alle elezioni permette di contribuire attivamente alla vita scolastica e di influenzare le decisioni che riguardano l’organizzazione, le politiche e le attività della scuola, rafforzando il carattere democratico degli organismi scolastici e garantendo che le istanze di studenti, genitori e docenti siano ascoltate e rispettate.