Chi è interessato: docenti, personale ATA e dirigenti. Cosa: indicazioni operative del MIM sull’aggiornamento e la valutazione di titoli e servizi, certificazioni e controlli sui punteggi nelle GPS 2026/28. Quando: nota pubblicata il 30 marzo 2026, richiamando l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Perché: garantire criteri uniformi, trasparenza e correttezza delle graduatorie. In breve: questa guida sintetizza novità chiave e passaggi concreti per prepararsi al rinnovo delle GPS.
Come si valutano titoli e servizi nel GPS 2026/28
| Categoria | Regola Chiave | Note |
|---|---|---|
| Servizi senza titolo | Valutazione possibile solo se titolo posseduto entro la presentazione dell’istanza. Eccezione per Scienze della formazione primaria sul posto comune o sul sostegno, riconosciuto come specifico nella seconda fascia. Il servizio non può essere riciclato come non specifico per altre classi di concorso. | |
| Educazione motoria nella primaria | Punteggio per ulteriori titoli riconosciuto solo se non è stato utilizzato per l’abilitazione ottenuta tramite DM 80/2023. Il servizio sul sostegno senza titolo per il posto comune non è valutabile. La legge di bilancio 2022 esclude l’impiego dei docenti di educazione motoria in altri insegnamenti della primaria. In caso di anomalie, gli Uffici segnalano alle università che hanno rilasciato i titoli. | |
| Titoli esteri e scioglimento delle riserve | Specializzazioni estere: chi consegue il titolo in Italia scioglie la riserva ed entra a pieno titolo in prima fascia; chi opta per un nuovo inserimento con titolo italiano perde la precedente riserva. Per i percorsi previsti dal Decreto-legge n. 71/2024 è previsto il depennamento in caso di mancato conseguimento del titolo dopo la rinuncia al riconoscimento estero. | |
| Certificazioni linguistiche e CLIL | Le certificazioni linguistiche sono valutabili solo se: rilasciate da enti presenti nell’allegato ministeriale e conseguite nel periodo in cui l’ente era autorizzato. Per i titoli CLIL, validi solo se rilasciati dalle università; i titoli non conformi valutati in precedenti aggiornamenti dovranno essere rideterminati con eventuale decurtazione del punteggio. | |
| Certificazioni informatiche | Per le certificazioni informatiche: i punteggi già attribuiti restano validi fino a 2 punti; la trasposizione su nuovi insegnamenti avviene automaticamente; per le nuove certificazioni è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (DigComp 2.2 e DigCompEdu). | |
| Diploma EsaBac e classi di concorso | Il diploma EsaBac non è considerato valido come requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (francese) perché non soddisfa i requisiti del DPR 19/2016. Per le classi accorpate (DM 255/2023), il Ministero esclude l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per abilitazioni ottenute tramite un unico percorso dopo l’entrata in vigore del decreto. | |
| Servizi dichiarati e controlli sui contratti | Grande attenzione alla coerenza tra durata dichiarata e contratti: i servizi indicati con scadenze incoerenti non saranno valutati. Restano possibili verifiche su dichiarazioni non veritiere. | |
| Metodi didattici: Montessori, Pizzigoni, Agazzi | Abilitazioni valutabili sono quelle rilasciate da enti autorizzati dal Ministero, con requisiti formali stringenti, inclusa la presenza del rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale nella commissione d’esame. Non sono riconosciuti corsi di perfezionamento o specializzazione non abilitanti. Le indicazioni si collegano ai DM 112/2025 (Montessori) e DM 39/2026 (Pizzigoni). | |
| Strumento musicale: fine del regime transitorio | Per la classe A055 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado) è definitivamente superata la disciplina transitoria: non è più richiesto il servizio minimo nei licei musicali. Si applicano le regole ordinarie a partire dagli iscritti dal biennio 2024/2026. Inoltre, il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento non è valutabile come titolo aggiuntivo se già utilizzato per accedere a un diploma accademico di secondo livello. | |
| Verifiche e attività istruttoria | Il MIM invita gli Uffici a un controllo puntuale delle dichiarazioni e della documentazione allegata dagli aspiranti, supportato da elenchi e strumenti informatici predisposti a livello centrale. | |
| Riferimenti normativi principali | Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026; Decreto Ministeriale n. 80/2023 (concorso e abilitazioni); Decreto-legge n. 71/2024; DPR 19/2016; Legge n. 234/2021; DM 112/2025; DM 39/2026. |
Contesto operativo e margini di applicazione
Le indicazioni mirano a uniformare criteri tra province e uffici regionali, riducendo margini di discrezionalità e potenziali anomalie nelle iscrizioni. Le norme interessano le GPS 2026/2028 e comprendono eccezioni specifiche per titoli esteri, sostegno e CLIL. I docenti devono allineare la propria documentazione ai periodi di validità e alle autorizzazioni degli enti certificatori, evitando incongruenze tra titoli, contratti e durata di servizio. In caso di incertezza, è utile consultare l’ente di origine del titolo o l’USR di riferimento.
Azioni pratiche per candidati e Uffici Scolastici
Passo 1: verifica immediata delle basi normative. Consulta l’Ordinanza n. 27/2026 e la nota del 30 marzo 2026. Conferma che i titoli siano stati rilasciati da enti autorizzati e che le date rispettino i periodi di validità. Allinea le scadenze dei contratti dichiarati con le date effettive.
Passo 2: verifica i punteggi dei certificati e delle specializzazioni. Per CLIL privilegia i titoli universitari; per le certificazioni informatiche, tieni presente che i punti non dovrebbero superare 2 punti per certificazione e che DigComp 2.2 e DigCompEdu contano una sola certificazione per framework.
Passo 3: preparazione documentale e controllo qualità. Controlla la coerenza tra durata dichiarata e contratti effettivi; elimina dichiarazioni non veritiere. Se emergono anomalie, segnala tempestivamente alle università interessate o all’USR competente; utilizza gli strumenti centralizzati predisposti per la verifica.
FAQs
GPS 2026/28: come il MIM ridefinisce la valutazione di titoli, servizi e certificazioni
La valutazione è possibile solo se il titolo è posseduto entro la presentazione dell’istanza. È prevista un’eccezione per Scienze della formazione primaria sul posto comune o sul sostegno, riconosciuto come specifico nella seconda fascia; il servizio non può essere riciclato come non specifico per altre classi di concorso.
Le certificazioni linguistiche sono valutabili solo se rilasciate da enti presenti nell’allegato ministeriale e conseguite nel periodo in cui l’ente era autorizzato. Per CLIL, validi solo se rilasciati dalle università; i titoli non conformi valutati in precedenti aggiornamenti dovranno essere rideterminati con eventuale decurtazione del punteggio.
Per le certificazioni informatiche: i punteggi già attribuiti restano validi fino a 2 punti; la trasposizione su nuovi insegnamenti avviene automaticamente; per le nuove certificazioni è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (DigComp 2.2 e DigCompEdu).
Grande attenzione alla coerenza tra durata dichiarata e contratti: i servizi indicati con scadenze incoerenti non saranno valutati; restano possibili verifiche su dichiarazioni non veritiere.
Riferimenti principali: Ordinanza n. 27 del 16/02/2026; Decreto Ministeriale n. 80/2023; Decreto-legge n. 71/2024; DPR 19/2016; Legge 234/2021; DM 112/2025; DM 39/2026. Consulta anche la nota pubblicata il 30/03/2026.