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Infortunio scolastico durante una partita di calcio: nessun risarcimento di 29mila euro riconosciuto dai giudici

Partita di calcio scolastica con giocatori in azione, potenziale infortunio e implicazioni legali sul risarcimento danni a scuola.
Fonte immagine: Foto di ANH LÊ su Pexels

Chi, cosa, quando, dove e perché: Un giudice ha negato a uno studente il risarcimento richiesto in seguito a un infortunio durante una partita di calcio scolastica, stabilendo che l’evento rientrava nel “rischio consentito” dello sport. L’azione di dimostrare condotte illecite spetta comunque al ragazzo, non alla scuola, e la responsabilità è stata esclusa.

  • Decisione del Tribunale di Catanzaro su infortunio in attività sportiva scolastica
  • Responsabilità esclusa perché l’evento rientra nel rischio sportivo consentito
  • *L’onere di prova sull’illecito spetta allo studente*, non alla scuola
  • Il concetto di “rischio consentito” nel calcio e nelle attività sportive, specie in età adolescenziale
  • La responsabilità della scuola: quando si configura e quando si esclude
Modalità: Ricorso giudiziario con esito negativo per la richiesta di risarcimento
Destinatari: Studenti, personale scolastico, avvocati e professionisti del diritto sportivo
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La sentenza del Tribunale di Catanzaro: analisi dettagliata

La sentenza del Tribunale di Catanzaro rappresenta un importante precedente nel campo della responsabilità della scuola in attività sportive come le partite di calcio scolastiche. La corte ha evidenziato come l'incidente occorso durante l'evento rientri nella fattispecie del “rischio consentito”, ossia quei rischi inerenti alla pratica dello sport che sono accettati dal partecipante e dai suoi familiari come parte integrante di tale attività. Questo principio si basa sull’idea che la partecipazione alle attività sportive comporta una certa dose di rischio, che non può essere imputato come colpa o negligenza dell’istituto scolastico, purché siano adottate misure di sicurezza ragionevoli. Inoltre, la decisione sottolinea che, in questo tipo di contenzioso, spetta al ragazzo o alla sua famiglia dimostrare eventuali comportamenti illeciti o negligenze specifiche da parte dell’istituto, cosa che nel caso in esame non risultava convincente. La corte ha inoltre evidenziato che l’organizzazione dell’evento era conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza per le attività sportive scolastiche. Pertanto, il riferimento all’articolo 2048 del Codice Civile, che tratta della responsabilità per fatti illeciti, si applica solo se si dimostra la condotta colposa o dolosa da parte della scuola. La mancata prova di tali elementi ha portato al rigetto della richiesta di risarcimento di 29mila euro avanzata dall’avente diritto. Questo pronunciamento rafforza il principio che la tutela della sicurezza degli studenti in ambito sportivo non può estendersi a rischi consueti e accettati, sottolineando la rilevanza della prova valutativa e della corretta organizzazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche.

Come si è verificato l’infortunio e l’onere della prova

Per quanto riguarda la ricostruzione dell'accaduto, la modalità con cui si è verificato l'infortunio è stata oggetto di approfondite indagini giudiziarie. Lo studente ha affermato di essere stato colpito in modo violento da un avversario durante la partita, sostenendo che il contatto fosse stato abbastanza forte da provocargli le lesioni al ginocchio. Tuttavia, l'interpretazione degli elementi probatori portata in giudizio si è rivelata differente. La testimonianza della docente presente durante l'evento ha infatti indicato che non si era rilevato un contatto violento o eccessivamente aggressivo tra gli studenti coinvolti. La docente ha confermato che, dopo il racconto dello studente, questi aveva manifestato dolore, ma non aveva mai menzionato specificamente un colpo o un colpo violento di un avversario. L'onere della prova in questa tipologia di cause è stato un aspetto centrale. La legge stabilisce che spetta al minorenne che richiede un risarcimento dimostrare che l'infortunio si sia verificato a causa di comportamenti illeciti, come negligenza o condotta aggravante da parte di altri soggetti. Nel caso in questione, i giudici hanno ritenuto che non fosse sufficiente la semplice affermazione dello studente, ma fosse necessario dimostrare con prove concrete l'esistenza di un comportamento negligente o doloso. I giudici hanno infatti sottolineato che l'evento rientrava nel “rischio consentito” delle attività sportive, e che la responsabilità di eventuali incidenti non può essere attribuita automaticamente all'organizzazione scolastica o ai coetanei, a meno che non venga dimostrata una condotta colpevole. Per questa ragione, hanno respinto la richiesta di risarcimento di quasi 29.200 euro, chiarendo che spetta al giovane dimostrare, attraverso elementi probatori validi, la condotta illecito che ha causato l'infortunio. Questa decisione evidenzia come, in ambito scolastico e sportivo, la prova di un comportamento colpevole rimanga un onere di chi invoca la responsabilità, e che non tutti i danni possano essere automaticamente imputati al contesto organizzativo o ai coetanei coinvolti.

Ruolo della prova nello sport e responsabilità della scuola

Nel contesto sportivo scolastico, la prova svolge un ruolo fondamentale nel determinare la responsabilità in caso di infortuni. La giurisprudenza stabilisce chiaramente che spetta allo studente o alla parte danneggiata dimostrare che l’evento dannoso sia stato causato da comportamenti illeciti, come ad esempio una condotta violenta o intenzionale durante la partita. La responsabilità della scuola, invece, si concentra sulla dimostrazione che l’incidente rientrasse nel “rischio consentito”, cioè in un ambito di normalità e di gestione condivisa delle attività sportive. Pertanto, la scuola non ha l’onere di dimostrare l’assenza di colpa, ma di dimostrare che l’evento non è imputabile a negligenze o omissioni da parte sua. Nel caso specifico di un infortunio a scuola durante una partita di calcio, la richiesta di risarcimento di 29 mila euro è stata respinta perché l’evento è stato riconosciuto come parte dei rischi naturali dello sport, e la mancanza di prove concrete che attestino una condotta illecita o un comportamento negligente ha portato i giudici a dichiarare l’insussistenza della responsabilità della scuola. In sostanza, la prova corretta e puntuale è essenziale per stabilire le eventuali responsabilità e per tutelare sia i diritti dello studente che quelli dell’istituzione scolastica nel rispetto delle normative vigenti.

Implicazioni della responsabilità secondo il Codice Civile

Questo principio implica che, in caso di infortunio verificatosi durante un'attività sportiva come una partita di calcio, la responsabilità degli istituti scolastici è limitata ai casi di negligenza grave o di condotte intenzionali che vadano oltre il normale rischio associato allo sport. Pertanto, quando si tratta di incidenti ordinari dovuti ai contatti sportivi, come nel caso in esame, il rischio è considerato accettato dai partecipanti e non si può attribuire automaticamente la responsabilità all'ambiente scolastico. La prova della condotta illecita, come una condotta dolosa o gravemente colposa, deve quindi essere dimostrata dall'attore per poter attribuire responsabilità e ottenere un risarcimento. In questo contesto, la decisione dei giudici di respingere la richiesta di risarcimento di 29 mila euro si basa sulla constatazione che l'evento rientra nel rischio tipico dello sport e che l'onere di dimostrare una condotta illecita incombe alla parte che agisce in giudizio. Questa interpretazione evidenzia come il quadro normativo e giurisprudenziale tenda a limitare le responsabilità scolastiche, lasciando spazio all'autonomia e alla responsabilità stessa dei giovani giocatori durante le attività sportive.

Il concetto di “rischio consentito” e l’ambito di vigilanza

Il Tribunale ha chiarito che, in età superiore ai 16 anni, le condizioni di vigilanza e sicurezza durante l’attività sportiva vengono considerate eccessivamente restrittive se si pretendono misure troppo rigorose rispetto alla normale prassi. La presenza di un insegnante che ha immediatamente soccorso lo studente ha inoltre rafforzato l’assenza di negligenza da parte della scuola.

FAQs
Infortunio scolastico durante una partita di calcio: nessun risarcimento di 29mila euro riconosciuto dai giudici

Possono i genitori chiedere un risarcimento di 29 mila euro in caso di infortunio di uno studente durante una partita di calcio scolastica? +

No, secondo la sentenza del Tribunale di Catanzaro, l'evento rientra nel “rischio consentito” dello sport e non è stata riconosciuta la responsabilità della scuola. La richiesta di risarcimento è stata respinta.

Chi ha l'onere di dimostrare la condotta illecita in caso di infortunio sportivo scolastico? +

L’onere di prova spetta allo studente o alla parte che presenta il risarcimento; devono dimostrare che l’incidente è stato causato da condotte illecite, negligenze o comportamenti dolosi.

Qual è il significato di “rischio consentito” nel contesto delle attività sportive scolastiche? +

Il “rischio consentito” indica quei rischi inerenti alla pratica sportiva che sono accettati dai partecipanti e dai loro familiari, e che sono considerati parte naturale dell’attività, come stabilito dal Tribunale di Catanzaro.

Perché i giudici hanno escluso la responsabilità della scuola nell’infortunio durante la partita? +

Perché l’evento rientra nel “rischio consentito” dello sport e non sono state dimostrate condotte illecite o negligenze da parte della scuola, che ha adottato misure di sicurezza conformi alle normative.

Come si è verificato l’infortunio secondo la ricostruzione giudiziaria? +

Lo studente ha riferito di essere stato colpito violentemente, ma testimonianze e prove hanno mostrato che non ci sono stati contact violenti o eccessivi tra i compagni, e che l’evento rientra nel normale rischio sportivo.

Qual è l'onere di prova in casi di infortuni scolastici durante attività sportive? +

Spetta allo studente dimostrare che l’infortunio è stato causato da condotte illecite; la scuola, invece, deve provare di aver organizzato l’evento in modo conforme alle norme di sicurezza e che l’incidente rientra nel rischio naturale dello sport.

In che modo la responsabilità della scuola viene limitata dal principio del “rischio consentito”? +

La responsabilità della scuola si limita a casi di negligenza grave o condotte dolose; l’incidente durante attività sportive rientra generalmente nel “rischio consentito” e non richiede prova di colpa della scuola.

Quali sono le implicazioni della decisione sulla responsabilità in ambito scolastico e sportivo? +

La sentenza rafforza il principio che gli incidenti in attività sportive sono parte dei rischi consentiti, limitando la responsabilità delle scuole a condotte negligenti o dolose dimostrate con prove concrete.

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