Per la mobilità docenti 2026/27 esiste una precedenza nell’art. 13 CCNI.
È prevista per chi ha disabilità certificata o necessita di cure continuative.
La precedenza vale in tutte le tre fasi, ma dipende dall’ordine delle preferenze territoriali.
Qui trovi come impostare la prima preferenza e cosa scegliere quando nel comune non trovi scuole esprimibili.
Dalla domanda ai movimenti: controlla la categoria e la “prima preferenza”
| Categoria del docente | Requisito (in sintesi) | Fase 1 | Fasi 2 e 3 |
|---|---|---|---|
| Punto 1: disabilità | Invalidità > 2/3 oppure minorazioni I–III (tabella “A” L. 648/1950). Richiamo art. 21 L. 104/1992. | Sempre, ma solo tra distretti diversi dello stesso comune. | Precedenza nella provincia del comune di residenza o di cura. Prima preferenza = stessa località (comune o distretto) oppure istituzioni comprese in essa. Preferenza sintetica obbligatoria prima di altri comuni. |
| Punto 2: cure continuative | Gravi patologie con cure continuative (es. chemioterapia). | Regola generale: in prima fase si lavora solo tra distretti diversi dello stesso comune. (Le condizioni riportate qui dettagliano soprattutto fasi 2-3.) |
All’interno e per la provincia del comune di cura. Prima preferenza = istituzioni o distretti compresi nel comune di cura, oppure preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre sedi. La precedenza copre tutte le preferenze se la prima è riferita al comune con centro di cura specializzato. |
| Punto 3: categorie art. 33, c. 6, L. 104/1992 | Personale nelle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 (richiamo art. 601 D.Lgs. 297/1994). | Sempre, ma solo tra distretti diversi dello stesso comune. | Stesse condizioni dei punti 1. Provincia del comune di residenza o di cura. Prima preferenza sulla località corretta. Preferenza sintetica prima di altri comuni. |
La precedenza non è automatica. È valutabile solo se rispetti i vincoli su prima preferenza e preferenza sintetica.
Errori nella sezione delle preferenze territoriali possono renderla non valutabile.
Confini operativi: quando la precedenza è valutabile e quando no
La precedenza del punto III dell’art. 13 CCNI riguarda disabilità e cure continuative ed è valida in tutte le tre fasi.
In prima fase si lavora solo tra distretti diversi dello stesso comune.
In fasi 2 e 3 l ambito è la provincia del comune di residenza o cura.
La scuola esprimibile dipende dal ruolo, non dalla vacanza del posto.
Come compilare le preferenze per far valere la precedenza in mobilità 2026/27
Step 1: individua il tuo punto di tutela e il riferimento territoriale. Per disabilità e categorie art. 33, comma 6, la base è il comune di residenza.
Per cure continuative, la base è il comune di cura.
Per il punto 2, la prima preferenza deve essere collegata al centro di cura specializzato.
- Prima preferenza indica subito comune o distretto “di riferimento” (residenza per punti 1 e 3, cura per punto 2).
- Preferenza sintetica per punti 1 e 3 è obbligatoria prima di altre sedi.
- Scuole esprimibili sono gli istituti del tuo ruolo nel comune richiesto, anche senza posti vacanti.
- Nessuna scuola nel comune? Inserisci un comune viciniore o un plesso che abbia sede nel comune di residenza o cura.
Step 2: rispetta la precedenza per fase. In prima fase la precedenza opera tra distretti diversi dello stesso comune.
Nelle fasi 2 e 3 l ambito resta la provincia del comune di riferimento, purché la “prima preferenza” sia coerente.
Step 3: gestisci il caso “nessuna scuola esprimibile”. Se nel comune o nel distretto non trovi scuole selezionabili per il tuo ruolo, puoi scegliere un comune viciniore.
In alternativa, indica una sede o plesso in un comune diverso che abbia sede nel comune di residenza o cura.
Ultimo check prima dell invio: evita di inserire altri comuni prima della preferenza sintetica richiesta nei punti 1 e 3.
Per il punto 2, la prima preferenza deve ricadere nelle sedi del comune di cura.
FAQs
Mobilità docenti 2026/27: Precedenza per docente con disabilità o che necessita di cure continuative: come non perderla con l’ordine delle preferenze
È una priorità prevista dall'art. 13 CCNI e vale in tutte le tre fasi, ma dipende dall’ordine delle preferenze territoriali. In prima fase opera tra distretti diversi dello stesso comune; nelle fasi 2–3 si estende alla provincia del comune di residenza o di cura.
Punto 1: invalidità > 2/3 oppure minorazioni I–III (tabella “A” L. 648/1950). Richiamo art. 21 L. 104/1992. La precedenza è sempre applicabile, ma solo tra distretti diversi dello stesso comune.
Punto 2: in prima fase si lavora tra distretti diversi dello stesso comune; nelle fasi 2–3 l’ambito è la provincia del comune di cura. Prima preferenza = istituzioni o distretti nel comune di cura; preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre sedi. La precedenza vale per tutte le preferenze se la prima riguarda un centro di cura specializzato.
Step 1: individua punto di tutela e riferimento territoriale (residenza per disabilità e art. 33; cura per cure continuative). Step 2: rispetta la precedenza per fase. Step 3: gestisci il caso “nessuna scuola esprimibile”; Step 4: ultimo check evita altri comuni prima della preferenza sintetica; per punto 2 la prima preferenza deve ricadere nel comune di cura.