Il personale scolastico ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto. La norma distingue tra dipendenti di ruolo e precari (a tempo determinato) e indica l’elenco dei familiari ammessi. Il beneficio non influisce su ferie né sull’anzianità di servizio e può essere autocertificato. L’aggiornamento entrato in vigore dal 18 gennaio 2024 estende il diritto anche ai precari e consente una fruizione non necessariamente continua. In caso di più lutti nello stesso anno, i giorni si rinnovano per ciascun evento.
I destinatari e le condizioni in sintesi operativa
- Destinatari interessati: Dipendenti a tempo indeterminato (personale di ruolo) e precari (tempo determinato) del comparto scuola.
- Familiari ammessi: Coniuge o partner dell’unione civile; parenti entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle; nipoti (figli di fratelli o di sorelle); affini di primo grado: suoceri, generi e nuore; conviventi stabili certificati anagraficamente.
- Periodo di fruizione: Tre giorni di permesso retribuito per ogni evento di lutto; fruibili anche non consecutivi.
- Documentazione: Documentazione idonea, anche autocertificata.
- Effetti su ferie e anzianità: I tre giorni non riducono le ferie e sono conteggiati per l’anzianità di servizio.
- Note interpretative: Il riferimento ai conviventi stabili implica convivenza certificata anagraficamente.
Impatto quotidiano: Con queste indicazioni, la gestione delle assenze per lutto diventa più chiara e sicura, facilitando l’organizzazione delle sostituzioni e proteggendo la retribuzione dei docenti.
Ambito di applicazione e destinatari
Questo beneficio riguarda tutto il personale scolastico in servizio — docenti e ATA — inclusi i precari, per lutto dei familiari ammessi. Sono esclusi i legami di parentela o affinità non rientranti tra i gruppi indicati: nipoti (intesi come figli di fratelli o sorelle) terzo grado; zii propri o del coniuge terzo grado; cognati secondo grado. Per i riferimenti normativi, si richiama l’art. 15, comma 1 CCNL Scuola 2006/2009 per i dipendenti a tempo indeterminato e l’art. 35, comma 8 CCNL Scuola 2019/2021, in vigore dal 18 gennaio 2024, che estendono questa prestazione anche al precari.
La procedura pratica per richiedere i tre giorni
In pratica: Richiedi i tre giorni presentando la documentazione idonea (anche autocertificazione) all’amministrazione scolastica, indicando la relazione di parentela e la data dell’evento di lutto.
Procedura e tempistiche: I giorni possono essere fruiti non consecutivamente e non incidono sulle ferie o sull’anzianità di servizio.
Conseguenze e conferme: Se si verificano più lutti nello stesso anno, i giorni si rinnovano per ogni evento; l’ARAN ha confermato che il diritto sorge per ciascun evento e che i giorni possono essere fruiti entro un ragionevole lasso di tempo dall’evento, offrendo una certa flessibilità organizzativa al lavoratore.
Scadenze e riferimenti normativi
- CCNL Scuola 2006/2009: art. 15, comma 1 (dipendenti di ruolo).
- CCNL Scuola 2019/2021: art. 35, comma 8; in vigore dal 18 gennaio 2024 (precari).
- ARAN: L’ARAN ha confermato che il diritto sorge per ogni perdita e che i giorni possono essere fruiti entro un ragionevole lasso di tempo dall’evento.
Testo di chiusura: Rimanere aggiornati su questi temi non è solo un dovere, ma un modo per tutelare la vostra professionalità quotidiana e sostenere il clima di fiducia nelle classi.
Call to Action: Commenta con la tua esperienza, condividi l’articolo con i colleghi o salva questa pagina per consultarla rapidamente quando occorre.
FAQs
Tre giorni di permesso per lutto: chi ne ha diritto e come richiederli
Dipendenti a tempo indeterminato (personale di ruolo) e precari (tempo determinato) del comparto scuola possono richiederli. Il beneficio è stato esteso ai precari dal 18/01/2024 e si applica per ogni evento di lutto; i giorni sono tre e possono essere fruiti anche non consecutivamente.
Coniuge o partner dell’unione civile; parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle); nipoti (figli di fratelli o di sorelle); affini di primo grado (suoceri, generi e nuore); conviventi stabili certificati anagraficamente.
Presentare la documentazione idonea, anche autocertificata, all’amministrazione scolastica, indicando la relazione di parentela e la data dell’evento di lutto.
Sì, i giorni possono essere fruiti non consecutivamente e non incidono su ferie o sull’anzianità di servizio. Se si verificano più lutti nello stesso anno, i giorni si rinnovano per ogni evento; il diritto sorge per ciascun evento e i giorni possono essere fruiti entro un ragionevole lasso di tempo dall’evento.