Contesto normativo e modifiche importanti alla Legge 107/2015
Recentemente, sono state apportate modifiche significative alla normativa sulle supplenze nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione alle supplenze di durata inferiore ai 10 giorni. La legge, nota anche come "La Buona Scuola", ha introdotto nuove linee guida per la gestione delle assenze del personale docente, favorendo un maggiore controllo e responsabilizzazione dei dirigenti scolastici.
Obbligo di utilizzo dell’organico dell’autonomia
In base al comma 85 dell’articolo 1 della legge di Bilancio, salvo motivate esigenze di natura didattica, il dirigente scolastico è tenuto a coprire le assenze inferiori ai 10 giorni mediante personale dell’organico dell’autonomia. Questa norma segnala una transizione da una facoltà a un vero e proprio obbligo, cercando di ridurre le supplenze brevi con risorse interne alla scuola.
Differenze tra scuole secondarie e altre ordini di scuola
- Scuola secondaria: l’utilizzo dell’organico dell’autonomia è obbligatorio, salvo motivazioni di carattere didattico.
- Scuola primaria e sostegno: la norma rimane più flessibile, permettendo al dirigente di scegliere se utilizzare personale interno, anche se senza obbligo.
Questa differenziazione rispecchia le diverse esigenze metodologiche e relazionali di ogni ordine di scuola.
Posizioni e preoccupazioni dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP)
L'ANP ha espresso perplessità riguardo alla nuova disposizione, evidenziando che l’obbligo di ricorrere sempre all’organico dell’autonomia — anche per supplenze di pochi giorni — potrebbe mettere sotto stress l’organizzazione delle scuole.
Il presidente Antonello Giannelli ha sottolineato che, pur considerando la necessità di contenere i costi, l’attuale formulazione rischia di influire negativamente sulla gestione interna delle istituzioni scolastiche. Per questa ragione, l’ANP propone di inserire la frase “salvo motivate esigenze di natura organizzativa e didattica” al posto di quella attuale, per offrire ai dirigenti strumenti migliori per valutare la soluzione più appropriata.
Note pratiche e implicazioni operative
Questa modifica consentirebbe ai dirigenti di distinguere meglio tra esigenze didattiche e organizzative, favorendo una gestione più flessibile delle supplenze di breve durata, e risolvendo le criticità emerse con la normativa.
Riflessione finale sulla gestione delle supplenze brevi
La norma mira a ridurre le supplenze brevi fino a 10 giorni mediante l’utilizzo prioritario delle risorse interne, ma la formula “non valga in caso di motivazioni di carattere didattico” rappresenta un elemento chiave di discussione tra le autorità scolastiche e le associazioni di categoria per bilanciare esigenze organizzative e qualità dell’offerta formativa.
Considerazioni pratiche per i dirigenti scolastici
In conclusione, la flexibilizzazione proposta potrebbe aiutare i presidi a rispondere con maggiore efficacia alle esigenze quotidiane, garantendo stabilità e continuità didattica, senza sacrificare l’efficacia gestionale delle scuole.
Per ridurre l'uso eccessivo di supplenze di breve durata, favorendo l'impiego delle risorse interne e migliorando la stabilità organizzativa, mantenendo comunque la flessibilità in casi di esigenze didattiche motivate.
Le motivazioni didattiche comprendono esigenze specifiche di insegnamento, interventi immediati per attività pratiche o progetti pedagogici che richiedono personale temporaneo non disponibile internamente alla scuola.
Attraversouna valutazione accurata delle circostanze, distinguendo le richieste di supplenza legate a motivi pedagogici o strutturali da quelle legate a esigenze di breve termine legate all'organizzazione quotidiana.
L'ANP ha sollevato preoccupazioni sulla rigidità dell'obbligo, proponendo di aggiungere la frase "salvo motivate esigenze di natura organizzativa e didattica", per consentire una gestione più flessibile delle supplenze di breve durata.
Permette ai dirigenti di adottare una gestione più discrezionale, distinguendo tra motivazioni didattiche e organizzative, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane senza compromettere la qualità dell'offerta formativa.
Favorisce una maggiore libertà decisionale dei dirigenti, che potranno valutare se utilizzare risorse interne o esterne, soprattutto in casi di supplenze di breve durata non strettamente legate a esigenze didattiche.
Potrebbe verificarsi una restrizione eccessiva delle supplenze di breve periodo, compromettendo la flessibilità necessaria per gestire imprevisti organizzativi o esigenze didattiche improrogabili.
Garantendo che le supplenze di breve durata siano riservate principalmente a esigenze didattiche motivate, si punta a mantenere elevati standard qualitativi e continuità pedagogica, evitando sostituzioni improvvisate che potrebbero disturbare l'apprendimento.
Attraverso l'adozione di criteri chiari e condivisi, valutazioni motivate e una comunicazione trasparente tra dirigenti, sindacati e istituzioni, si può trovare un giusto compromesso tra necessità organizzative e qualità didattica.
Potrebbero essere introdotte ulteriori semplificazioni o restrizioni basate su feedback delle scuole, con possibili aggiornamenti legislativi che rendano più equilibrato l'uso delle supplenze brevi, mantenendo però la flessibilità necessaria.