Contesto dell’incidente e posizione delle parti coinvolte
Il 31 ottobre 2017, una studentessa rimase vittima di un incidente all’esterno dell’istituto scolastico durante le attività doposcuola. La giovane si scontrò con un muretto all’ingresso, riportando un grave trauma facciale. La famiglia, ritenendo che la scuola fosse responsabile per omissione di vigilanza e per rischi insidiosi nei luoghi scolastici, ha avanzato una richiesta di risarcimento di oltre 100.000 euro.
La scuola e la compagnia assicurativa coinvolta hanno contestato queste accuse, sostenendo che non sussisteva responsabilità oggettiva e che non vi erano elementi che dimostrassero una negligenza o condizioni pericolose da parte dell’istituto.
La decisione del Tribunale di Catania
Il Tribunale ha emesso la sentenza n. 5108 respingendo la richiesta di risarcimento, fondando la propria decisione su aspetti chiave relativi alla vigilanza e alla dinamica dell’incidente. La sentenza si basa su elementi concreti e su interpretazioni giuridiche precise riguardo ai doveri della scuola.
Vigilanza e affidamento dell’alunna ai genitori
Il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di vigilanza sulle studentesse si conclude soltanto quando l’alunno viene consegnato ai genitori. Le prove raccolte, tra cui la testimonianza di un adulto presente al momento, dimostrano che la studentessa era già sotto la cura della madre, che era entrata negli ambienti scolastici per prelevarla.
Un testimone ha riferito di aver incontrato madre e figlia all’uscita e di non aver assistito né all’incidente né prima dell’impatto con il muretto. Questo porta a ritenere che la scuola avesse correttamente esercitato la vigilanza fino a quel momento.
Insidiosità del luogo e prova della pericolosità
Il giudice ha evidenziato che la documentazione fotografica e le dichiarazioni testimoniale non indicano che il muretto fosse un elemento insidioso o pericoloso. La studentessa frequentava regolarmente l’ambiente da anni e conosceva bene le caratteristiche dell’area. Pertanto, non vi erano elementi concreti che dimostrassero un rischio oggettivo o evidente.
La mancanza di prove che attestino la pericolosità del luogo ha portato alla conclusione che la responsabilità della scuola non potesse essere riconosciuta in questo caso.
Le norme sul riparto delle responsabilità e l’onere della prova
Il Tribunale ha sottolineato che la richiesta di ulteriori prove testimoniali è stata considerata tardiva e irrilevante. In base alle norme processuali e al principio di soccombenza, la parte attrice è stata condannata a rifondere le spese legali, quantificate in 5.261 euro, oltre a vari accessori.
In definitiva, il caso sottolinea come la responsabilità della scuola si limiti alla vigilanza durante il momento di consegna dell’alunno ai genitori. La giurisprudenza attuale tende a ridurre la responsabilità del personale scolastico in assenza di rischi oggettivamente riconoscibili e immediatamente dimostrabili.
Domande frequenti sulla responsabilità scolastica in caso di incidente
La famiglia ha ritenuto che la scuola fosse responsabile dell’incidente, sostenendo che ci fosse stata omissione di vigilanza e pericoli insidiosi nei locali scolastici, chiedendo quindi un risarcimento di oltre 100.000 euro.
Il Tribunale ha deciso che la scuola non era responsabile perché l’alunna era già affidata ai genitori al momento dell’incidente, e quindi la vigilanza della scuola si concludeva prima dell’evento.
La scuola può essere ritenuta responsabile se si dimostra che non ha esercitato correttamente la vigilanza durante il tempo in cui l’alunno era sotto la sua responsabilità diretta, prima di essere affidato ai genitori.
Il Tribunale ha basato la sua decisione sulla testimonianza di un adulto presente, che ha confermato di aver incontrato la madre e la figlia già all’uscita e di non aver assistito all’incidente, dimostrando che la vigilanza si era conclusa precedentemente.
Il testo giuridico indica che la documentazione e le testimonianze non evidenziavano che il muretto fosse un elemento insidioso o pericoloso, e che la studentessa conoscesse bene l’area, quindi non sussisteva un rischio oggettivo.
La responsabilità si basa sull'obbligo di vigilanza e sulla dimostrazione che la scuola non abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio, in assenza di rischi oggettivamente riconoscibili e dimostrabili.
Secondo la sentenza, le prove tardive vengono considerate irrilevanti e, pertanto, non modificano la decisione di responsabilità della scuola. Tuttavia, l’eventuale presentazione di nuove prove potrebbe essere riesaminata in altri contesti.
Le prove documentali e testimoniali hanno dimostrato che la scuola aveva esercitato correttamente la vigilanza, mentre non c’erano elementi che indicassero una pericolosità oggettiva del luogo.
La responsabilità della scuola si limita ai momenti di vigilanza durante le attività scolastiche o di consegna, mentre una volta affidato l’alunno ai genitori, si esclude di fatto la responsabilità diretta della scuola.
Questa pronuncia conferma che la responsabilità della scuola è limitata alla vigilanza e che, una volta affidato l’alunno ai genitori, la scuola non può essere ritenuta responsabile per incidenti verificatisi successivamente.