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Novità sulla gestione delle supplenze nella scuola secondaria: cosa prevede la Manovra 2026

Novità sulla gestione delle supplenze nella scuola secondaria: cosa prevede la Manovra 2026

Scenario delle supplenze nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

La Manovra 2026 introduce modifiche significative riguardanti le supplenze brevi, in particolare quelle relative alle assenze dei docenti nelle istituzioni scolastiche di livello secondario. Queste novità riguardano principalmente le assenze di durata fino a 10 giorni, in seguito alla revisione delle normative precedenti.

Principali novità sulla sostituzione dei docenti nelle scuole secondarie

Secondo la bozza della Legge di Bilancio 2026, che sta ancora attraversando il percorso di approvazione parlamentare, in caso di assenza di un docente di ruolo su posto comune nelle scuole secondarie fino a 10 giorni, la sostituzione sarà effettuata esclusivamente utilizzando personale appartenente all'organico dell'autonomia. Questa disposizione rappresenta una modifica rispetto alla normativa vigente, che prevedeva una possibilità di scelta più ampia.

Dettagli sulla normativa e le modalità di sostituzione

Attualmente, la normativa in fase di definizione stabilisce che:

  • La sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni deve essere fatta con personale già presente nell’organico dell’autonomia.
  • Il ricorso ai supplenti esterni sarà ammesso solo in casi di motivate esigenze di natura didattica.

In precedenza, la legge 107/2015 prevedeva che le supplenze potessero essere "può" essere affidate a supplenti, mentre con la nuova formulazione si stabilisce un obbligo di utilizzo delle risorse interne per assenze di breve durata.

Supplenze nelle scuole primarie e sul sostegno

Per quanto riguarda le scuole primarie e il personale di sostegno, la normativa attuale — e che probabilmente continuerà a dominare fino all’approvazione definitiva — consente ai dirigenti scolastici di coprire le assenze fino a 10 giorni utilizzando personale già presente nell'organico dell'autonomia. Questo include:

  1. Insegnanti di sostegno di tutti i gradi di scuola.
  2. Docenti delle scuole elementari su posto comune.

Il personale inserito nell’organico dell’autonomia manterrà il trattamento stipendiale del livello di responsabilità di appartenenza, anche se impiegato in un diverso grado di istruzione.

Implicazioni e considerazioni sulla normativa

Secondo la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL (FLC CGIL), i risparmi derivanti da questa nuova regolamentazione saranno investiti nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, ma non supereranno il 10% dell’ultimo fondo disponibile. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni circa possibili ripercussioni sulla qualità dell’insegnamento e sulla continuità didattica, considerando la riduzione delle possibilità di ricorrere a supplenti esterni in circostanze di assenze brevi.

Domande frequenti sulle nuove norme sulle supplenze nella scuola secondaria con la Manovra 2026

Quali sono le principali novità riguardanti le supplenze nella scuola secondaria nella Manovra 2026? +

La Manovra 2026 introduce il divieto di affidare supplenze su posto comune nelle scuole secondarie per assenze fino a 10 giorni, limitando l’utilizzo di personale interno e restringendo le possibilità di ricorso a supplenti esterni, che sarà ammesso solo in casi di esigenze motivate e specifiche.


Come cambia la gestione delle assenze brevi per i docenti di ruolo nelle scuole secondarie? +

Le assenze fino a 10 giorni degli insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie non potranno più essere sostituite con supplenti esterni, ma esclusivamente con personale già presente nell’organico dell’autonomia, a meno di casi di esigenze didattiche motivate.


Qual è la differenza tra la normativa attuale e quella prevista dalla Manovra 2026 riguardo alla supplenza nelle scuole secondarie? +

Attualmente, le supplenze per assenze brevi possono essere affidate anche a supplenti esterni, mentre la Manovra 2026 stabilisce un obbligo di utilizzo del personale interno, limitando l’uso di supplenti esterni alle sole esigenze motivate e di natura didattica.


In che modo la nuova normativa influenzerà il lavoro dei dirigenti scolastici? +

I dirigenti scolastici dovranno pianificare con maggiore attenzione la gestione delle assenze brevi, utilizzando esclusivamente il personale interno disponibile, tralasciando l’opzione di ricorrere a supplenti esterni per assenze fino a 10 giorni, salvo motivazioni specifiche.


Come si applica la normativa alle scuole primarie e al personale di sostegno? +

Per le scuole primarie e il personale di sostegno, la normativa permette ancora l’utilizzo del personale interno per coprire assenze fino a 10 giorni, assicurando continuità e rispetto delle regolamentazioni attuali, almeno fino alla definitiva approvazione della nuova legge.


Quali sono le conseguenze sulla qualità dell’insegnamento con questa nuova disciplina? +

Le limitazioni all’uso di supplenti esterni per assenze brevi potrebbero ridurre la flessibilità del sistema di sostituzione, suscitando preoccupazioni sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, specialmente in casi di assenze frequenti o improvvise.


Quando entrerà in vigore ufficialmente questa nuova normativa? +

La normativa entrerà in vigore al momento della sua approvazione definitiva e sarà applicabile a partire dalla prossima apertura delle procedure di sostituzione delle assenze brevi nelle scuole secondarie, con eventuali dettagli sulle tempistiche che saranno specificate nel documento ufficiale.


Come possono le scuole prepararsi a questa novità? +

Le scuole dovranno riorganizzare la pianificazione delle assenze e formare il personale sulla gestione delle risorse interne, assicurando che siano pronti a rispettare le nuove regole e a ottimizzare l’uso delle risorse disponibili senza ricorrere immediatamente ai supplenti esterni.


Esistono eccezioni alla regola del divieto di supplenze su posto comune? +

Sì, il ricorso a supplenti esterni sarà possibile solo in casi di “motivate esigenze di natura didattica”, come ad esempio situazioni di urgenza o necessità specifiche riconosciute dalla normativa, sempre che siano documentate e giustificate.


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