TAR Campania 7102/2025: PEI mai redatto e ore di sostegno insufficienti, copertura integrale e commissario ad acta
Una madre ha impugnato al TAR Campania l’assegnazione parziale di sostegno, con PEI mai redatto e GLO non convocato.
Il caso riguarda una scuola secondaria di primo grado in provincia di Caserta.
Con il dispositivo n. 7102/2025, il giudice ordina la copertura integrale per un alunno con disabilità grave.
Le contestazioni partono dall’atto del 21 agosto 2025 e dall’ordinanza cautelare del 16 ottobre 2025.
Il motivo è giuridico: le ore non si fissano “per organico”, ma nel PEI elaborato dal GLO.
Sostegno insufficiente senza PEI: timeline e obblighi fino al commissario ad acta
| Data | Passaggio | Effetto |
|---|---|---|
| 21/08/2025 | Assegnazione: 18 ore/sett. sostegno | 25 ore di frequenza (atto contestato) |
| 18/09/2025 | Ricorso al TAR | Richiesta copertura 1:1 e atti PEI/GLO |
| 16/10/2025 | Ordinanza cautelare | PEI entro ottobre e avviso: mancato PEI ⇒ illegittimità e possibile risarcimento |
| Dispositivo TAR n. 7102/2025 | Illegittimità e ordine immediato | Sostegno per intero orario in attesa del PEI |
| Entro 15 giorni dalla notifica | Adempimento richiesto | Assegnare sostegno e completare gli atti |
| + 30 giorni (se inadempimento) | Commissario ad acta | Direttore Generale pro tempore del MIM (personale scolastico) |
| 2.000 euro | Spese processuali | A carico del MIM; invio alla Procura Corte dei Conti |
Nonostante l’ordinanza cautelare del 16 ottobre 2025, la scuola non ha redatto il PEI né ha riattivato il GLO.
Nel caso esaminato, la scuola aveva comunicato 18 ore di sostegno settimanali, a fronte di 25 ore di frequenza. Il TAR ha dichiarato l’assegnazione illegittima per tre carenze concorrenti. Mancavano PEI, GLO e la quantificazione si basava su criteri organizzativi legati all’organico di diritto. In attesa del PEI, il giudice ha ordinato subito la presenza di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico.
Dalla notifica, l’amministrazione ha 15 giorni per adempiere. Se non adempie, il TAR attiva il commissario ad acta, un funzionario che si sostituisce all’amministrazione. Il ruolo è del Direttore Generale pro tempore del MIM per il personale scolastico, con ulteriori 30 giorni per provvedere. Le spese sono state liquidate in 2.000 euro a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni sull’eventuale danno erariale.
Confini operativi: quando la scuola non può “salvarsi” con la carenza di organico
La pronuncia si concentra sui casi in cui mancano gli atti cardine: PEI e GLO. Le ore devono derivare dalla progettazione inclusiva, non dalla sola disponibilità di organico. La Corte Costituzionale richiama il diritto incomprimibile (n. 80/2010 e n. 275/2016). Con la n. 121/2025, il bilancio non ferma il giudice: il TAR impone la copertura anche con carenze.
Checklist per copertura completa: GLO, PEI e ore in deroga senza ritardi
Per evitare un’esecuzione sostitutiva, la scuola deve muoversi prima che la “quantità” di sostegno diventi oggetto di contenzioso. Nel caso, il TAR ha ritenuto illegittimo quantificare le ore senza PEI e senza GLO.
Nel ricorso la famiglia chiedeva un rapporto 1:1 per l’alunno con disabilità grave. Ha richiamato l’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Il quadro normativo, con il D.I. n. 153/2023, collega la quantificazione delle ore alla progettazione redatta dal GLO.
- Convoca il GLO (docenti, genitori, specialisti) e verbalizza le determinazioni sui bisogni e sulle risorse.
- Redigi il PEI prima di fissare l’orario di sostegno, definendo obiettivi, interventi e numero di ore.
- Indica le ore nel PEI, evitando quantificazioni “a disponibilità” dell’organico di diritto.
- Richiedi ore in deroga quando l’organico ordinario non basta, con richieste tempestive agli uffici competenti.
- Conserva gli atti (verbali, PEI, comunicazioni) per dare immediata tracciabilità delle scelte.
Se il PEI non esiste o il GLO non viene convocato, l’assegnazione può essere annullata. Il TAR può ordinare una copertura integrale immediata e attivare il commissario ad acta. In quel caso, le spese sono state liquidate in 2.000 euro a carico del MIM. La decisione può arrivare anche alla Corte dei Conti, con valutazioni sul possibile danno erariale. Il TAR segnala inoltre la responsabilità del dirigente per mancata richiesta tempestiva delle ore in deroga. La condotta è stata qualificata gravissima.
Quando scattano i 15 giorni: cosa fare alla notifica per adempiere
- Attiva subito la copertura dell’orario scolastico indicato dalla decisione.
- Completa PEI e GLO senza ulteriori rinvii, come richiesto dal TAR.
- Metti per iscritto l’adempimento e trasmettilo all’ufficio competente per evitare esecuzioni sostitutive.
FAQs
TAR Campania 7102/2025: PEI mai redatto e ore di sostegno insufficienti, copertura integrale e commissario ad acta
Se l’amministrazione non adempie entro 15 giorni dall’ordinanza cautelare, il TAR attiva il commissario ad acta. Nel caso 7102/2025 il commissario è il Direttore Generale pro tempore del MIM per il personale scolastico, con ulteriori 30 giorni per provvedere.
Il TAR ha dichiarato illegittima l’assegnazione per tre carenze concorrenti: PEI non redatto, GLO non convocato e la quantificazione delle ore basata su organico di diritto anziché su una progettazione inclusiva.
Attiva subito la copertura oraria indicata, completa PEI e GLO senza rinvii e metti per iscritto l’adempimento inviandolo all’ufficio competente.
La quantificazione delle ore deve derivare dalla progettazione redatta dal GLO e, prima di fissare le ore, occorre redigere il PEI; la normativa D.I. n. 153/2023 collega direttamente ore e progettazione.