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Troppe assenze per malattia? Il TAR annulla la bocciatura e lo studente viene promosso: il merito scolastico prevale sul limite formale

Redazione Orizzonte Insegnanti
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Troppe assenze per malattia? Il TAR annulla la bocciatura e lo studente viene promosso: il merito scolastico prevale sul limite formale

Il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa sta delineando un cambio di paradigma fondamentale per il sistema scolastico italiano: il limite di frequenza minima non può più essere interpretato come un ostacolo invalicabile o un criterio di bocciatura automatica, specialmente quando le assenze sono giustificate da gravi patologie. Un caso emblematico ha visto il TAR Liguria annullare la bocciatura di uno studente della prima media che, pur avendo accumulato un numero molto elevato di assenze per malattie serie e disturbi d'ansia, aveva mantenuto un rendimento scolastico sufficiente e costante.

La decisione del tribunale sottolinea come la finalità della normativa non sia quella di penalizzare ingiustificatamente chi affronta percorsi terapeutici obbligatori, ma di tutelare il diritto allo studio. Se lo studente dimostra di aver acquisito le competenze previste dal percorso formativo, la scuola è chiamata a una valutazione complessiva che metta al centro il profitto formativo piuttosto che il mero conteggio delle ore di presenza. Questo orientamento si inserisce in una linea di sentenze degli ultimi due anni che ribadiscono la necessità di una proporzionalità tra assenze e capacità di apprendimento.

Il contrasto tra rigore normativo e tutela del diritto allo studio

Il caso specifico ha visto la scuola motivare il provvedimento di non ammissione con la frequenza scolastica discontinua, facendo riferimento ai limiti previsti dal D.P.R. 122/2009. Tuttavia, il giudice ha rilevato che l'istituto non aveva correttamente applicato le deroghe previste per i casi eccezionali, come quelli dovuti a gravi motivi di salute adeguatamente documentati. Nonostante la documentazione medica fosse stata regolarmente trasmessa dai genitori, la scuola aveva scelto di applicare una severità formale che ha prevalso sul merito.

I genitori dello studente hanno impugnato il documento di valutazione finale del 10 giugno 2025, sostenendo che il ragazzo avesse compiuto uno sforzo apprezzabile nel mantenere i voti positivi anche nel secondo quadrimestre, nonostante l'intensificarsi dei disturbi d'ansia. Durante il procedimento, il TAR ha concesso una misura cautelare che ha permesso allo studente di iniziare il nuovo anno scolastico con la promozione con riserva. I risultati ottenuti nel primo quadrimestre della classe successiva, con sufficienze in quasi tutte le materie, hanno confermato la tesi della difesa sulla capacità del minore di stare al passo con il programma.

Le basi normative e la giurisprudenza di riferimento

Il cuore della decisione risiede nell'interpretazione dell'Art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, che pur stabilendo il requisito della frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale, ammette deroghe per situazioni straordinarie. La Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 20 del 2011 specifica infatti che le assenze per gravi motivi di salute, se certificate, rientrano proprio in queste eccezioni.

La giurisprudenza amministrativa recente (Lazio, Puglia e Liguria) converge su un punto fermo: la frequenza è una condizione necessaria per l'apprendimento, ma non può diventare un muro invalicabile se il profitto scolastico è dimostrabile. I giudici hanno chiarito che il limite di assenze è uno strumento per favorire la presenza e non per punire chi, pur con difficoltà fisiche o psicologiche, dimostra di aver acquisito le competenze necessarie. In particolare, la sentenza del TAR Puglia n. 1122/2025 ha ribadito che non si può applicare con eccessiva severità il limite formale se emergono giudizi positivi nelle singole materie. Questo approccio mira a evitare che la scuola diventi un luogo di esclusione per studenti con bisogni speciali o patologie croniche.

Cosa cambia concretamente per scuole e famiglie

Questa sentenza ha un impatto operativo immediato sulla gestione dei casi di frequenza insufficiente. Per le scuole, significa che il limite di frequenza non è più un criterio di bocciatura automatico: in presenza di gravi motivi di salute documentati (certificati medici, piani terapeutici, relazioni specialistiche), il Consiglio di classe ha l'obbligo di valutare il rendimento effettivo dello studente. La scuola deve verificare la coerenza tra la documentazione sanitaria e il profitto scolastico prima di decidere la bocciatura.

Per le famiglie, la strategia corretta prevede la trasmissione regolare della documentazione sanitaria, che deve essere accompagnata da prove del rendimento scolastico (come prove svolte e valutazioni positive nei quadrimestri) per supportare la richiesta di deroga. È fondamentale che la documentazione non sia solo una "scusa" per l'assenza, ma una prova del percorso educativo intrapreso. Per gli studenti, la tutela è chiara: la salute e il percorso educativo prevalgono sul mero conteggio delle ore, a patto che lo studente dimostri di essere in grado di seguire il programma.

Elemento di AnalisiDettaglio Giurisprudenziale e Normativo
Norme di riferimentoD.P.R. 122/2009 (Art. 14, comma 7) e Circolare MIUR n. 20/2011
Condizione per la derogaAssenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati
Principio del TARLa frequenza è uno strumento di valutazione, non un limite invalicabile se il merito è presente
Obbligo della ScuolaValutazione del rendimento effettivo e delle competenze acquisite
Esito del caso LiguriaAnnullamento bocciatura e promozione definitiva con riserva
Note tecniche e limiti della sentenza

Sebbene la sentenza sia un precedente di forte rilievo, è importante notare che il TAR Liguria non ha fissato una soglia numerica specifica di assenze per definire la "gravità". La valutazione rimane discrezionale e basata sulla qualità della documentazione medica fornita e sulla capacità dello studente di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi didattici. Inoltre, nel caso specifico, la richiesta di risarcimento danni è stata respinta poiché non è stato provato un danno concreto derivante dal comportamento dell'istituto, confermando che la tutela principale riguarda il diritto alla promozione e non necessariamente un indennizzo economico.

FAQs
Troppe assenze per malattia? Il TAR annulla la bocciatura e lo studente viene promosso: il merito scolastico prevale sul limite formale

La bocciatura per assenze è automatica anche in caso di gravi malattie?+

No, la giurisprudenza recente stabilisce che il limite di frequenza non può essere un ostacolo insuperabile se le assenze sono dovute a gravi motivi di salute documentati. Se lo studente dimostra di aver acquisito le competenze previste dal percorso formativo, la scuola deve valutare il rendimento effettivo anziché applicare una bocciatura automatica.

Quali documenti devono fornire le famiglie per ottenere una deroga alla frequenza?+

Le famiglie devono trasmettere regolarmente certificati medici, piani terapeutici o relazioni specialistiche che attestino la gravità della condizione di salute. È fondamentale che tale documentazione sia accompagnata da prove del rendimento scolastico, come valutazioni positive nelle singole materie o prove svolte con successo.

Cosa deve fare la scuola in presenza di studenti con molte assenze giustificate?+

Il Consiglio di classe ha l'obbligo di verificare la coerenza tra la documentazione sanitaria fornita e il profitto scolastico effettivo dello studente. La scuola non deve "punire" chi segue cure obbligatorie, ma deve assicurarsi che il percorso educativo sia comunque garantito e valutabile.

Qual è il principio giuridico alla base delle recenti sentenze del TAR?+

Il principio cardine è la tutela del diritto allo studio e dello sviluppo educativo, che prevalgono sul mero conteggio delle ore di assenza. I tribunali considerano la frequenza come uno strumento per favorire la presenza, non come un requisito assoluto da applicare con eccessiva severità quando il merito scolastico è dimostrabile.

Redazione Orizzonte Insegnanti
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Questo articolo è stato curato dal team editoriale di Orizzonte Insegnanti. I nostri contenuti sono realizzati sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi normativa, e vengono sempre supervisionati e revisionati dalla nostra redazione per garantire la massima accuratezza e utilità per il personale scolastico.

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