ANAC chiarisce i limiti della tutela dell’offerta tecnica nell’accesso agli atti di gara. La stazione appaltante non deve oscurare dati non strettamente legati all’offerta tecnica, salvo motivi di riservatezza specificamente indicati dall’operatore economico e accolti dall’amministrazione. Le novità arrivano dal Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026 e dal parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, con aggiornamenti anche nel Bando tipo 1/2023 e nella Relazione illustrativa. Per dirigenti, docenti, ATA e figure coinvolte nelle gare, si tratta di una guida pratica su cosa è accessibile e come gestire le richieste senza intralciare la trasparenza.
Cosa resta visibile nell’offerta tecnica e quando è ammesso oscurare l’offerta tecnica
| Elemento | Contenuto visibile | Oscuramento | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Offerta tecnica dell’aggiudicatario | Visibile integrale a soggetti non esclusi; include verbali e atti | Oscuramento totale o parziale solo su richiesta esplicita e valutazione positiva | Art. 36, comma 3; Parere Cons. Stato 61/2026; Comunicato ANAC 10/2026 |
| Dati non relativi all’offerta | Visibilità piena | Oscuramento non previsto | Consiglio di Stato 61/2026; Codice dei contratti pubblici |
| Segreti tecnici e commerciali | Protezione garantita; non rivelati | Nessun oscuramento oltre le norme di riservatezza | Tutela segreti tecnici ( principi generali ); riferimenti Codice |
| Piattaforma digitale | Ostensione integrale per la maggior parte dei documenti | Oscuramento ammesso solo su ragioni specifiche | Aggiornamento Relazione al Bando tipo 1/2023; ANAC n. 148/2026 |
Quadro normativo e principi chiave per l’accesso agli atti
La norma distingue l’accesso agli atti: l’offerta tecnica può essere oscurata solo su esplicita richiesta dell’operatore economico e previa valutazione positiva delle ragioni di riservatezza. Il Consiglio di Stato sottolinea che la strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per i soggetti interessati, insieme alla prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso, sono principi consolidati. Restano ferme la tutela dei segreti tecnici e commerciali e le eccezioni previste dal Codice.
Nel contesto delle gare pubbliche, l’accesso agli atti genera un bilanciamento tra tutela della riservatezza e interesse pubblico all’informazione. Le eccezioni si applicano solo quando la legge lo consente, con particolare riguardo ai segreti tecnici e alle informazioni commerciali sensibili.
Gestire le richieste di accesso agli atti: procedura passo-passo per dirigenti e uffici gare
- Verifica la richiesta : determina se riguarda l’offerta tecnica o altri atti della procedura.
- Richiedi motivazioni : se si propone oscuramento, chiedi ragioni specifiche e verifica che siano accolte.
- Applica la norma : applica l’articolo 36 e gli articoli correlati, citando i riferimenti normativi.
- Comunica la decisione : spiega quali elementi restano accessibili e quali oscurati, con le basi normative.
FAQs
Accesso agli atti e offerta tecnica: ANAC chiarisce cosa resta visibile e cosa può essere oscurato
L’offerta tecnica dell’aggiudicatario è visibile integralmente a soggetti non esclusi (inclusi verbali e atti). L’oscuramento è ammesso solo su richiesta esplicita e valutazione positiva delle ragioni di riservatezza. Riferimenti: Art. 36, comma 3; Parere Cons. Stato 61/2026; Comunicato ANAC 10/2026.
L’oscura è ammessa solo su parti specifiche dell’offerta tecnica, su richiesta esplicita dell’operatore economico, e previa valutazione positiva delle ragioni di riservatezza da parte dell’amministrazione. Riferimenti: Art. 36, comma 3; Parere Consiglio di Stato 61/2026.
Riferimenti principali: Art. 36, comma 3; Codice dei contratti pubblici; Parere Consiglio di Stato 61/2026; Comunicato ANAC 10/2026 (del 06/05/2026). Il Consiglio di Stato evidenzia l’indispensabilità dei documenti per i soggetti interessati e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso.
Verifica la natura della richiesta (offerta tecnica o altri atti); richiedi motivazioni dettagliate per eventuale oscuramento; applica l’articolo 36 e comunica la decisione spiegando cosa resta accessibile e cosa è oscurato.