Inclusione scolastica: il Tribunale di Trapani boccia il divieto di compresenza tra docente di sostegno e assistente ASACOM
La recente sentenza del Tribunale di Trapani segna un punto di svolta fondamentale per il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, dichiarando illegittimo il divieto di compresenza tra il docente di sostegno e l'assistente all'autonomia e comunicazione (ASACOM). La decisione giudiziaria mira a contrastare i tagli unilaterali alle ore di assistenza scolastica, spesso giustificati dalle amministrazioni locali con la pretestazione di ragioni di bilancio o di una presunta "sovrapposizione" di ruoli che, nella realtà operativa, non trova riscontro nelle necessità educative degli studenti.
Il provvedimento giudiziario accoglie il ricorso collettivo promosso dall'associazione Anffas, ribaltando l'interpretazione restrittiva adottata da alcuni enti locali. Secondo il Tribunale, le due figure professionali non sono affatto sostituibili, bensì complementari: il docente di sostegno si occupa della didattica come docente contitolare, mentre l'assistente ASACOM interviene con competenze specifiche per mediare la comunicazione, elaborare il progetto d'inclusione e potenziare le autonomie residue. La sentenza stabilisce che la loro presenza simultanea in aula è non solo lecita, ma necessaria qualora sia prevista dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Questa vittoria legale mette fine a una deriva amministrativa che aveva tentato di svuotare di significato il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Per anni, diverse amministrazioni hanno utilizzato circolari regionali di natura puramente esplicativa per imporre limiti stringenti — in alcuni casi fissati al 10% — alla compresenza, riducendo di fatto il monte ore di assistenza. Il Tribunale ha invece ribadito che la quantificazione dei bisogni dello studente deve rimanere una competenza esclusiva del GLO, non potendo essere subordinata a logiche di convenienza economica o a interpretazioni distorte della normativa vigente.
Il percorso normativo e la genesi della controversia
La vicenda ha radici profonde nella gestione delle risorse per l'inclusione in Sicilia. Il nodo della questione è emerso con la circolare regionale prot. 17194 del 02.05.2023, un atto che, pur essendo di natura esplicativa, è stato strumentalizzato da alcuni Comuni per limitare le ore ASACOM alla sola differenza tra il tempo scuola effettivo e le ore assegnate all'insegnante di sostegno. Tale interpretazione è stata tempestivamente contestata da ACA Sicilia attraverso la nota di opposizione prot. 45/RE del 24.05.2023, che denunciava una palese lesione del diritto degli studenti a una corretta quantificazione dei propri bisogni.
Nonostante i primi segnali di allarme, la questione è stata portata all'attenzione dell'Assemblea Regionale il 08.08.2023 tramite un'interrogazione mirata a chiarire la liceità della compresenza. Il Dipartimento Regionale ha poi risposto con la Nota di chiarimento prot. 44630 del 27.10.2023, confermando ufficialmente che la compresenza non è preclusa. Tuttavia, il Comune di Trapani aveva proseguito con la propria linea restrittiva attraverso la Delibera di Giunta n. 342/2025 del 12.09.2025, atto che il Tribunale ha infine bocciato definendo discriminatorio e privo di fondamento normativo.
La sentenza del giugno 2026 non è solo una vittoria locale, ma un precedente di rilievo per la tutela dei diritti degli studenti. Come sottolineato da Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas, il provvedimento rimuove alla radice le cause dei tagli illegittimi, garantendo che nessun atto amministrativo possa svuotare la funzione del GLO. La decisione chiarisce che la "sovrapposizione" è una barzelletta interpretativa: le competenze del docente e dell'assistente sono distinte e la loro coesistenza è essenziale per una presa in carico efficace.
Analisi dei ruoli e competenze professionali
Per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario distinguere le competenze che le due figure portano all'interno della classe. Il docente di sostegno opera come docente contitolare, con la responsabilità primaria della didattica e della gestione del gruppo classe. L'assistente ASACOM, invece, non svolge funzioni di "baby sitting" o semplice accompagnamento, ma agisce come mediatore professionale. Il suo compito include l'elaborazione del progetto d'inclusione nel rapporto con i pari e il potenziamento delle autonomie residue, attività che richiedono spesso una costante interazione con il docente di sostegno.
La mancanza di compresenza comporterebbe, di fatto, una frammentazione dell'intervento educativo. Se il docente si occupa della lezione e l'assistente della mediazione, la mancanza di coordinamento simultaneo potrebbe lasciare lo studente con disabilità in una condizione di isolamento pedagogico. La sentenza del Tribunale di Trapani tutela proprio questo continuum educativo, assicurando che le ore di assistenza siano erogate in modo sinergico, rispettando la specificità dei bisogni comunicativi e di autonomia individuati nel percorso individuale.
È importante sottolineare che la sentenza ordina l'immediata disapplicazione dei limiti di compresenza precedentemente fissati. Questo significa che le amministrazioni non possono più invocare la "sensibilità del momento" o le difficoltà di bilancio per comprimere i servizi fondamentali. La sovranità del GLO sulla quantificazione delle ore rimane intatta, garantendo che il diritto allo studio non sia sacrificato sull'altare della gestione contabile degli enti locali.
| Atto / Documento | Data | Contenuto Chiave |
|---|---|---|
| Circolare Regionale prot. 17194 | 02.05.2023 | Indicazioni esplicative sull'assegnazione ore sostegno/ASACOM. |
| Nota di opposizione ACA Sicilia prot. 45/RE | 24.05.2023 | Contestazione dell'interpretazione restrittiva della circolare. |
| Nota di chiarimento Dipartimento Regionale prot. 44630 | 27.10.2023 | Conferma ufficiale della liceità della compresenza. |
| Delibera di Giunta Comune di Trapani n. 342/2025 | 12.09.2025 | Atto bocciato dal tribunale per il tentativo di limitare le ore ASACOM. |
| Sentenza Tribunale di Trapani | Giugno 2026 | Dichiarazione di illegittimità dei tagli e dei limiti di compresenza. |
Cosa cambia concretamente per docenti, ATA e famiglie
L'impatto operativo della sentenza è immediato e si riflette su diversi livelli della comunità scolastica. Per i docenti di sostegno, la sentenza garantisce la possibilità di collaborare attivamente con l'assistente ASACOM in aula, senza il timore di violare norme interpretate erroneamente. Questo permette una didattica più fluida e una gestione più efficace delle dinamiche di inclusione, poiché le due figure possono operare simultaneamente sulle diverse necessità dello studente.
Per il personale ATA e gli assistenti ASACOM, viene riconosciuto il valore professionale della propria attività, che non può essere ridotta o "sovrapposta" arbitrariamente a quella del docente. La sentenza protegge il monte ore di assistenza, assicurando che il lavoro di mediazione e potenziamento delle autonomie non venga sacrificato per ragioni di bilancio. Per le famiglie, la decisione rappresenta una garanzia fondamentale: il diritto dell'alunno a ricevere un servizio scolastico personalizzato, basato esclusivamente sul PEI, rimane inviolabile.
In termini procedurali, ecco i punti chiave da monitorare:
- Primato del PEI: Le ore di supporto non possono più essere ridotte unilateralmente dagli enti locali; la quantificazione deve derivare esclusivamente dal Piano Educativo Individualizzato.
- Fine dei limiti percentuali: La disapplicazione dei limiti di compresenza (precedentemente fissati al 10%) permette la presenza simultanea delle figure se prevista dal percorso educativo.
- Sovranità del GLO: Il Gruppo di Lavoro Operativo mantiene la competenza esclusiva sulla definizione dei bisogni, senza interferenze da parte dei Comitati dei Sindaci o degli uffici di bilancio.
- Monitoraggio regionale: Sebbene la sentenza riguardi il distretto di Trapani, il precedente è rilevante per l'intero territorio regionale e nazionale per la tutela degli altri distretti socio-sanitari.
È fondamentale che le segreterie scolastiche e i dirigenti si aggiornino sulla immediata disapplicazione dei limiti di compresenza. Qualora un ente locale tentasse ancora di applicare restrizioni basate sulla Delibera n. 342/2025 o su interpretazioni simili, la sentenza del Tribunale di Trapani fornisce lo strumento legale per opporsi e tutelare il diritto alla piena integrazione degli studenti.
Al momento, non è ancora chiaro se la sentenza avrà un impatto automatico su tutti i comuni siciliani non direttamente coinvolti nel ricorso collettivo, ma il precedente giudiziario costituisce una base normativa solida per future azioni legali o per la richiesta di adeguamento degli atti amministrativi locali.
Per approfondimenti normativi sulla distinzione dei ruoli, si può consultare la documentazione istituzionale disponibile sui portali regionali dedicati all'inclusione scolastica.
La sentenza del Tribunale di Trapani conferma che l'inclusione non è un costo da tagliare, ma un diritto da garantire attraverso la sinergia professionale.
FAQs
Inclusione scolastica: il Tribunale di Trapani boccia il divieto di compresenza tra docente di sostegno e assistente ASACOM
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il divieto di compresenza tra le due figure professionali, definendolo discriminatorio. La sentenza chiarisce che docente di sostegno e assistente all'autonomia e comunicazione (ASACOM) non sono figure interscambiabili ma complementari, e devono poter operare contemporaneamente se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
No, la sentenza boccia i tagli unilaterali basati su ragioni di bilancio o esigenze economiche degli enti locali. La quantificazione delle ore di supporto deve basarsi esclusivamente sui bisogni specifici dello studente, come determinati dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).
Il PEI riveste il primato assoluto nella definizione dei servizi necessari per l'alunno con disabilità. Le amministrazioni non possono svuotare di significato il lavoro del GLO né ridurre le ore di supporto senza una reale valutazione del bisogno educativo e comunicativo individuale.
La sentenza ordina l'immediata disapplicazione dei limiti di compresenza (precedentemente fissati al 10% in alcuni comuni) e dei tagli unilaterali. Questo garantisce agli studenti il diritto a una piena integrazione scolastica senza che i servizi di comunicazione e autonomia vengano compressi da vincoli di budget.